[1]Lo stanziamento dei fondi autorizzati per opere di bonifica con leggi 18 giugno 1899, n. 236, e 7 luglio 1902, n. 333, e' diminuito di L. 2,000,000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1905-906 al 1917-18.

[2]Le somme cosi' stornate dai fondi delle opere di bonifica saranno ad essi reintegrate, in non piu' di cinque esercizi, a cominciare dal 1924-925, in rate annuali non inferiori a L. 5,200,000.

[3]Pero', quante volte lo stato degli studi e dei lavori delle singole bonifiche permetta uno sviluppo in misura maggiore di quella consentita dagli stanziamenti rimasti, dopo gli storni di cui al presente articolo, sara' tosto provveduto alla reintegrazione dei fondi occorrenti.

[4]Ogni anno, con la legge sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici, saranno stabiliti gli stanziamenti delle singole bonifiche, in base alle ripartizioni risultanti dalle leggi vigenti, con le detrazioni e reintegrazioni derivanti dalle disposizioni del presente articolo.

Testo vigente dal 25 luglio 1904

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urn:nir:stato:legge:1904-07-08;381~art6 · fonte del testo

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