[1]Il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, ha facolta' di accettare da provincie, comuni e consorzi anticipazioni di fondi per l'esecuzione di lavori alle opere idrauliche di seconda categoria.
[2]La restituzione sara' fatta in tante annualita' quanti sono gli esercizi finanziari nei quali e' ripartita la spesa di cui sia stato autorizzato lo stanziamento nel bilancio dei lavori pubblici.
[3]Col decreto che approva il progetto dei lavori e la convenzione, saranno impegnate le annualita' le quali potranno anche comprendere un corrispettivo a parziale compenso delle spese necessarie per la provvista e pel servizio dei capitali, non superiore in ogni caso al due per cento annuo della somma effettivamente anticipata.
Testo vigente dal 3 agosto 1911
