Il ritardo dell'incasso del credito, nascente da finanziamento contemplato nell'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, costituisce sinistro - ai fini della garanzia concessa a norma di detta legge - decorsi trenta giorni dalla data di scadenza del credito stesso.

Testo vigente dal 23 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1834~art2 · fonte del testo