Il ritardo dell'incasso del credito, nascente da finanziamento contemplato nell'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, costituisce sinistro - ai fini della garanzia concessa a norma di detta legge - decorsi trenta giorni dalla data di scadenza del credito stesso.
Testo vigente dal 23 gennaio 1963
