La vendita verra' effettuata con rinuncia da parte dell'acquirente ad ogni e qualsiasi pretesa per gli oneri eventualmente sostenuti per indennizzi corrisposti agli antichi proprietari dei suoli di sedime del compendio e per le trasformazioni, opere e migliorie eseguite, nonche' con accollo allo stesso acquirente di quanto eventualmente dovuto a terzi per tali titoli.

Testo vigente dal 20 luglio 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-07-06;558~art2 · fonte del testo