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[1]Per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifizi o di parti di edifizi esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordo-muti, dichiarati Corpi morali, i Comuni del Regno potranno ottenere un concorso da parte dello Stato al pagamento degli interessi dei mutui, che, nel limite massimo di 70,000 lire per ogni mutuo e per ogni edifizio, vengono loro concessi fino a tutto l'anno 1909 dalla Cassa dei Depositi e Prestiti, alle condizioni prescritte dalle leggi 17 maggio 1863, n. 1270, 27 maggio 1875, n. 2779, e 11 giugno 1896, n. 461.
[2]I prestiti saranno accordati sulle proposte fatte dal Ministro dell'Istruzione Pubblica a quello del Tesoro.
Testo in vigore dal 21 luglio 1900 al 1 febbraio 1910
