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[1]Per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifizi o di parti di edifizi esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordo-muti, dichiarati Corpi morali, i Comuni del Regno potranno ottenere un concorso da parte dello Stato al pagamento degli interessi dei mutui, che, nel limite massimo di 70,000 lire per ogni mutuo e per ogni edifizio, vengono loro concessi fino a tutto l'anno 1909 dalla Cassa dei Depositi e Prestiti, alle condizioni prescritte dalle leggi 17 maggio 1863, n. 1270, 27 maggio 1875, n. 2779, e 11 giugno 1896, n. 461. 1 2
[2]I prestiti saranno accordati sulle proposte fatte dal Ministro dell'Istruzione Pubblica a quello del Tesoro.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 dicembre 1909, n. 812
1La L. 26 dicembre 1909, n. 812 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti dall'art. 1° della legge 15 luglio 1900, n. 260, per la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di mutui di favore ai Comuni e alle Provincie per la costruzione e l'ampliamento ed i restauri degli edifici scolastici e tutte le disposizioni della legge, sono prorogati fino al 30 giugno 1910".
L. 17 luglio 1910, n. 501
2La L. 17 luglio 1910, n. 501 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti dall'articolo 1 della legge 15 luglio 1900, n. 260, e tutte le disposizioni della legge stessa relative alla concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di mutui di favore ai Comuni ed alle Provincie per la costruzione, l'ampliamento ed i restauri degli edifici scolastici, gia' prorogati fino al 30 giugno 1910 con la legge 26 dicembre 1909, n. 812, sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 1911".
Testo in vigore dal 16 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
