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[1]Per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifizi o di parti di edifizi esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordo-muti, dichiarati Corpi morali, i Comuni del Regno potranno ottenere un concorso da parte dello Stato al pagamento degli interessi dei mutui, che, nel limite massimo di 70,000 lire per ogni mutuo e per ogni edifizio, vengono loro concessi fino a tutto l'anno 1909 dalla Cassa dei Depositi e Prestiti, alle condizioni prescritte dalle leggi 17 maggio 1863, n. 1270, 27 maggio 1875, n. 2779, e 11 giugno 1896, n. 461. 1
[2]I prestiti saranno accordati sulle proposte fatte dal Ministro dell'Istruzione Pubblica a quello del Tesoro.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 dicembre 1909, n. 812
1La L. 26 dicembre 1909, n. 812 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti dall'art. 1° della legge 15 luglio 1900, n. 260, per la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di mutui di favore ai Comuni e alle Provincie per la costruzione e l'ampliamento ed i restauri degli edifici scolastici e tutte le disposizioni della legge, sono prorogati fino al 30 giugno 1910".
Testo in vigore dal 1 febbraio 1910 al 16 agosto 1910
