Le domande per la concessione dei sussidi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti uffici del Genio civile entro il termine perentorio di quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 28 aprile 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-03-06;171~art6 · fonte del testo