Le domande per la concessione di sussidi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti Uffici del genio civile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 8 novembre 1951
Le domande per la concessione di sussidi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti Uffici del genio civile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 8 novembre 1951
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1951-10-01;1133~art5 · fonte del testo