Le domande di sussidio per la riparazione di edifici pubblici e di uso pubblico, nonche' degli edifici di culto e delle istituzioni di beneficenza, di cui alla lettera g) del precedente art. 1, devono essere presentate corredate della perizia dei lavori da eseguire e del certificato dell'autorita' competente ad attestare l'appartenenza e la natura dell'edificio da riparare. I sussidi sono corrisposti anche ratealmente in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarita' e l'ammontare dei lavori eseguiti.

Testo vigente dal 28 aprile 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-03-06;171~art7 · fonte del testo