In deroga alle vigenti disposizioni, i sussidi di cui al precedente articolo sono concessi dai competenti Provveditorati alle opere pubbliche. Le domande di sussidio debbono essere presentate ai competenti Uffici del genio civile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 18 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-10-21;981~art2 · fonte del testo