Le domande per la concessione dei sussidi, di cui alle lettere a), b), c), d), del precedente art. 1, debbono essere corredate della perizia dei lavori da eseguire e dei documenti atti a comprovare il titolo alla concessione. I sussidi sono corrisposti, anche ratealmente, in base a certificati dell'Ufficio del genio civile attestanti la regolarita' e l'ammontare dei lavori eseguiti.

Testo vigente dal 18 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-10-21;981~art3 · fonte del testo