Le domande di sussidio per la riparazione degli edifici pubblici o di uso pubblico, nonche' di quelli destinati ad uso di culto e di beneficenza; di cui alla lettera b) del precedente art. 1, devono essere presentato corredate dalla perizia dei lavori da eseguire e dal certificato dell'autorita' competente ad attestare l'appartenenza e la natura dell'edificio da riparare. I sussidi sono corrisposti, anche ratealmente, in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarita' e l'ammontare dei lavori eseguiti.

Testo vigente dal 8 novembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-10-01;1133~art6 · fonte del testo