Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nella presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa, nonche' dai diritti catastali. Tali atti se vi siano soggetti scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonche' i diritti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette.

Testo vigente dal 29 dicembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-11-09;939~art13 · fonte del testo