I sussidi di cui al precedente art. 1, lettere d) ed e), possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purche' gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente Ufficio del genio civile o questo abbia proceduto all'accertamento del danno. I sussidi di cui al precedente art. 1, lettera e), possono essere concessi anche se i lavori di riparazione siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, qualora si tratti di opere effettuate in base ad invito dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010. In ambedue i casi i sussidi possono essere concessi soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamiento.
Testo vigente dal 29 dicembre 1949
