I sussidi di cui al precedente art. 1, lettere b) e c), possono essere concessi anche se i lavori sono stati eseguiti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge purche' gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente Ufficio del genio civile, e questo abbia proceduto all'accertamento del danno. La concessione potra' essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.

Testo vigente dal 8 novembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-10-01;1133~art4 · fonte del testo