I sussidi di cui al precedente art. 2, lettere a) e b), possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, purche' gli interessati prima dell'inizio dei lavori ne abbiano data comunicazione al competente ufficio del Genio civile o questo abbia proceduto all'accertamento dei danni. I sussidi di cui alla lettera c) dello stesso art. 2, possono essere concessi anche se i lavori di riparazione siano stati eseguiti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, qualora si tratti di opere effettuate in base ad invito dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010. In ogni caso i sussidi possono essere concessi soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico contabile e nei limiti in cui risultano ammissibili dall'accertamento.

Testo vigente dal 8 maggio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-03-22;290~art4 · fonte del testo