I mutui concessi dagli Istituti mutuanti, di cui al precedente art. 9, sono assistiti da ipoteca che ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra precedentemente iscritta sull'area e sull'edificio riparato o ricostruito. L'Istituto che abbia concesso il mutuo ai sensi del precedente articolo, puo' trasferire, entro due anni dalla data del contratto di mutuo, l'ipoteca e la parte di prestito, che rimanesse insoluta per capitale od accessori, dopo il pagamento del sussidio statale, all'Istituto che intendesse concedere un mutuo per la regolarizzazione di tale residuo. Il mutuo fondiario godra' in tal caso i privilegi del presente articolo.

Testo vigente dal 18 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-10-21;981~art10 · fonte del testo