Il deposito e la pubblicazione della domanda di mutuo, a norma del precedente articolo, hanno efficacia ai fini della iscrizione dell'ipoteca contro i condomini del fabbricato da riparare o da ricostruire quando la domanda di sussidio e quella di mutuo siano state presentate da uno dei condomini anche nell'interesse degli altri ai sensi degli articoli 5 e 6 della presente legge. In tal caso le eventuali opposizioni, da notificarsi nel modo e nel termine fissato nell'ultimo comma del precedente articolo, non possono che riguardare soltanto l'ammontare del mutuo.

Testo vigente dal 18 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-10-21;981~art12 · fonte del testo