La somma concessa a mutuo deve dall'Istituto mutuante, qualora non si tratti di riparazione o ricostruzione gia' eseguita a cura e spese del proprietario, essere somministrata in piu' rate, a misura che progrediscano i lavori di riparazione o di ricostruzione dell'edificio, in base a certificati dell'Ufficio del genio civile attestanti l'ammontare dei lavori eseguiti alla data del certificato medesimo.

Testo vigente dal 18 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-10-21;981~art13 · fonte del testo