Per l'esecuzione dei lavori di competenza degli enti di cui all'art. 1 della presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690. Parimenti si applicano fino al 30 giugno 1949 le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 435.
Testo vigente dal 13 gennaio 1949
