Per la concessione di cui all'art. 1 della presente legge e' autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio 1948-49 della somma di lire 265 milioni. Alla detta spesa si provvedera' con la riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge 29 dicembre 1948, n. 1522. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 16 settembre 1949
