Per la concessione di cui all'art. 1 della presente legge e' autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio 1948-49 della somma di lire 265 milioni. Alla detta spesa si provvedera' con la riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge 29 dicembre 1948, n. 1522. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 16 settembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-08-21;628~art4 · fonte del testo