A carico della spesa autorizzata con il precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici potra' assumere impegni nei limiti sottoindicati: 1° per opere marittime........................ L. 5.100.000.000 2° per opere stradali......................... L. 4.200.000.000 3° per acquedotti ed altre opere igieniche e sanitarie.......................................... L. 4.200.000.000 4° per scuole ed opere edilizie............... L. 2.500.000.000 5° per costruzione case popolari nei Comuni in dicati negli elenchi di cui al terzo comma dell'art. 49 del decreto legislativo del Capo provvisorio del lo Stato 10 aprile 1947, n. 261, ovvero in quelli nei quali si e verificato per effetto di contingenze di guerra un eccezionale aumento di popolazione sta bile............................................... L. 4.000.000.000
Testo vigente dal 13 gennaio 1949
