Le disposizioni degli articoli 4 e 6 della legge 22 marzo 1951, n. 290, riferentisi ai contributi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 della legge medesima, si intendono estese ai contributi di cui alla lettera c) dello stesso articolo. Le disposizioni degli articoli 4 e 7 della detta legge, riferentisi ai contributi di cui alla lettera c) del menzionato art. 2, debbono, invece, intendersi riferite ai contributi di cui alla lettera d) dello stesso articolo.

Testo vigente dal 18 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-23;623~art15 · fonte del testo