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La Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzata ad avvalersi dell'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.), o di altre agenzie di informazioni, per l'effettuazione dei servizi di cui all'art. 1, in concorso col Ministero degli affari esteri per quanto riguarda il servizio estero. Le convenzioni relative ai servizi stessi saranno approvate nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 1997, n. 449

2

La L. 27 dicembre 1997, n. 449, ha disposto (con l'art. 55, comma 24) che "L'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, va interpretato nel senso che, al fine di un piu' razionale utilizzo delle risorse e per garantire alle Amministrazioni dello Stato una completa informazione attraverso la piu' ampia pluralita' delle fonti, la Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata ad acquistare dalle agenzie di stampa, mediante appositi contratti, notiziari ordinari e speciali, servizi giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e loro raccolte anche su supporto informatico, nonche' il servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato. Tali prestazioni rientrano nei servizi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157."

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998 al 15 novembre 2016

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Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 1954 al 1 gennaio 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 1997, n. 449

    La L. 27 dicembre 1997, n. 449, ha disposto (con l'art. 55, comma 24) che "L'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, va interpretato nel senso che, al fine di un piu' razionale utilizzo delle risorse e per garantire alle Amministrazioni dello Stato una completa informazione attraverso la piu' ampia pluralita' delle fonti, la Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata ad acquistare dalle agenzie di stampa, mediante appositi contratti, notiziari ordinari e speciali, servizi giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e loro raccolte anche su supporto informatico, nonche' il servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato. Tali prestazioni rientrano nei servizi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-05-15;237~art2 · fonte del testo