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Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, ai fini del miglioramento, incremento e potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne, e autorizzato a concedere, nel limite massimo di lire 100.000.000, in ragione di lire 25.000.000 annui dal 1957-58 al 1960-61, contributi a favore di enti, cooperative, associazioni e, subordinatamente, privati, nelle spese occorrenti per:

  • a)costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti di piscicoltura e di incubazione, anche nel settore della piscicoltura agricola;
  • b)sistemazione e miglioramento degli impianti di cattura e di stabulazione in valli, stagni e altri bacini idonei all'allevamento del pesce;
  • c)opere di miglioramento della produttivita' delle acque dolci e salmastre, anche mediante ripopolamenti intensivi;
  • d)acquisto di reti ed attrezzi per la pesca;
  • e)propaganda per l'incremento della pesca e della piscicoltura e per il consumo del pesce.

Testo in vigore dal 12 aprile 1958 al 24 marzo 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-21;290~art1 · fonte del testo