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Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, ai fini del miglioramento, incremento e potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne, e autorizzato a concedere, nel limite massimo di lire 100.000.000, in ragione di lire 25.000.000 annui dal 1957-58 al 1960-61, contributi a favore di enti, cooperative, associazioni e, subordinatamente, privati, nelle spese occorrenti per:
- a)costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti di piscicoltura e di incubazione, anche nel settore della piscicoltura agricola;
- b)sistemazione e miglioramento degli impianti di cattura e di stabulazione in valli, stagni e altri bacini idonei all'allevamento del pesce;
- c)opere di miglioramento della produttivita' delle acque dolci e salmastre, anche mediante ripopolamenti intensivi;
- d)acquisto di reti ed attrezzi per la pesca;
- e)propaganda per l'incremento della pesca e della piscicoltura e per il consumo del pesce. ((f) acquisto di motori di potenza non superiore ai 7 HP.
- g)costruzione e impianto di peschiere e di vivai fissi o mobili, nonche' di vasche attrezzate con apparecchi di ossigenazione per la conservazione e la distribuzione del pesce vivo;
- h)automezzi refrigeranti per il trasporto del pescato, o attrezzati con vasche munite di apparecchi di ossigenazione per la conservazione del pesce allo stato vivo)).
Testo in vigore dal 24 marzo 1963 al 22 dicembre 2008
