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Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, ai fini del miglioramento, incremento e potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne, e autorizzato a concedere, nel limite massimo di lire 100.000.000, in ragione di lire 25.000.000 annui dal 1957-58 al 1960-61, contributi a favore di enti, cooperative, associazioni e, subordinatamente, privati, nelle spese occorrenti per:

  • a)costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti di piscicoltura e di incubazione, anche nel settore della piscicoltura agricola;
  • b)sistemazione e miglioramento degli impianti di cattura e di stabulazione in valli, stagni e altri bacini idonei all'allevamento del pesce;
  • c)opere di miglioramento della produttivita' delle acque dolci e salmastre, anche mediante ripopolamenti intensivi;
  • d)acquisto di reti ed attrezzi per la pesca;
  • e)propaganda per l'incremento della pesca e della piscicoltura e per il consumo del pesce. ((f) acquisto di motori di potenza non superiore ai 7 HP.
  • g)costruzione e impianto di peschiere e di vivai fissi o mobili, nonche' di vasche attrezzate con apparecchi di ossigenazione per la conservazione e la distribuzione del pesce vivo;
  • h)automezzi refrigeranti per il trasporto del pescato, o attrezzati con vasche munite di apparecchi di ossigenazione per la conservazione del pesce allo stato vivo)).

Testo in vigore dal 24 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 marzo 1963

Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1958 al 24 marzo 1963. 65 parole aggiunte in 3 capoversi.

e) propaganda per l'incremento della pesca e della piscicoltura e per il consumo del pesce. aggiunto: f) acquisto di motori di potenza non superiore ai 7 HP.

aggiunto: g) costruzione e impianto di peschiere e di vivai fissi o mobili, nonche' di vasche attrezzate con apparecchi di ossigenazione per la conservazione e la distribuzione del pesce vivo;

aggiunto: h) automezzi refrigeranti per il trasporto del pescato, o attrezzati con vasche munite di apparecchi di ossigenazione per la conservazione del pesce allo stato vivo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-21;290~art1 · fonte del testo