[1]E' consentito ai proprietari, danneggiati dall'eruzione, di ricostruire i loro immobili, con i benefici della presente legge, anche in altre localita' della Provincia, quando sia preventivamente accertata l'impossibilita' tecnica di ricostruzione nella localita' danneggiata

[2]Le ditte che hanno presentato la domanda per la concessione del sussidio a norma dell'art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 1947, n. 44, per la riparazione e la ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dall'eruzione del Vesuvio del marzo 1944, possono presentare o integrare la documentazione a corredo della domanda stessa entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 17 gennaio 1949

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urn:nir:stato:legge:1948-12-29;1541~art2 · fonte del testo