E' autorizzata la spesa di lire 120 milioni per provvedere alla concessione, a favore dei proprietari di case private danneggiate o distrutte dalla eruzione del Vesuvio del marzo 1944, di sussidi nella misura del 50 per cento della spesa ai sensi del decreto legislativo 14 gennaio 1947, n. 44. La somma di lire 120 milioni prevista nel precedente comma sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 100 milioni per l'esercizio 1950-51 e per lire 20 milioni nell'esercizio 1951-52.

Testo vigente dal 10 novembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-10-27;1146~art1 · fonte del testo