"E' autorizzata, in aggiunta a quella di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 198, l'ulteriore spesa; di lire 350.000.000 per provvedere, nei Comuni danneggiati; dall'eruzione del Vesuvio del marzo 1944, all'esecuzione di lavori ed alla concessione di sussidi a sensi del citato art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 198 e successive integrazioni.

Testo vigente dal 17 gennaio 1949

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urn:nir:stato:legge:1948-12-29;1541~art1 · fonte del testo