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Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere alla esecuzione delle opere pubbliche di sua competenza, mediante il sistema della concessione, a termini della legge 24 giugno 1929, n. 1137, quando si tratti di opere la cui spesa, determinata dal relativo progetto di massima o esecutivo, superi l'importo di lire trenta milioni. La stessa facolta' e' consentita all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) per la costruzione e sistemazione di strade ed autostrade statali. Il limite per gli impegni da assumere per la corresponsione di annualita' trentennali al saggio ufficiale di sconto aumentato di non piu' dell'1 per cento e' stabilito:
- a)per il Ministero dei lavori pubblici, lire tre miliardi e 800.000.000
- b)per l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali, lire 100.000.000.
Testo in vigore dal 3 agosto 1949 al 5 settembre 1950
