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Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere alla esecuzione delle opere pubbliche di sua competenza, mediante il sistema della concessione, a termini della legge 24 giugno 1929, n. 1137, quando si tratti di opere la cui spesa, determinata dal relativo progetto di massima o esecutivo, superi l'importo di lire trenta milioni. La stessa facolta' e' consentita all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) per la costruzione e sistemazione di strade ed autostrade statali. Il limite per gli impegni da assumere per la corresponsione di annualita' trentennali al saggio ufficiale di sconto aumentato di non piu' dell'1 per cento e' stabilito:
- a)per il Ministero dei lavori pubblici, lire tre miliardi e 800.000.000
- b)per l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali, lire 100.000.000.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 agosto 1950, n. 660
1La L. 10 agosto 1950, n. 660 ha disposto (con l'art. 3) che "Il limite di impegni fissati per l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali con l'art. 1 della legge 12 luglio 1949, n. 460, e' aumentato di lire 50.000.000 quello fissato con lo stesso articolo per il Ministero dei lavori pubblici e' ridotto di lire 50.000.000.
Testo in vigore dal 5 settembre 1950 al 16 dicembre 2010
