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Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere alla esecuzione delle opere pubbliche di sua competenza, mediante il sistema della concessione, a termini della legge 24 giugno 1929, n. 1137, quando si tratti di opere la cui spesa, determinata dal relativo progetto di massima o esecutivo, superi l'importo di lire trenta milioni. La stessa facolta' e' consentita all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) per la costruzione e sistemazione di strade ed autostrade statali. Il limite per gli impegni da assumere per la corresponsione di annualita' trentennali al saggio ufficiale di sconto aumentato di non piu' dell'1 per cento e' stabilito:

  • a)per il Ministero dei lavori pubblici, lire tre miliardi e 800.000.000
  • b)per l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali, lire 100.000.000.1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 10 agosto 1950, n. 660

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La L. 10 agosto 1950, n. 660 ha disposto (con l'art. 3) che "Il limite di impegni fissati per l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali con l'art. 1 della legge 12 luglio 1949, n. 460, e' aumentato di lire 50.000.000 quello fissato con lo stesso articolo per il Ministero dei lavori pubblici e' ridotto di lire 50.000.000.

Testo in vigore dal 5 settembre 1950 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 settembre 1950

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1949 al 5 settembre 1950.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 10 agosto 1950, n. 660

    La L. 10 agosto 1950, n. 660 ha disposto (con l'art. 3) che "Il limite di impegni fissati per l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali con l'art. 1 della legge 12 luglio 1949, n. 460, e' aumentato di lire 50.000.000 quello fissato con lo stesso articolo per il Ministero dei lavori pubblici e' ridotto di lire 50.000.000.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-07-12;460~art1 · fonte del testo