Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 maggio 1950 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Sulle disponibilita' che si costituiranno sul conto speciale (Fondo-lire) per l'esercizio finanziario 1950-51, in eccedenza alla somma di lire 100 miliardi prevista al capitolo 320 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1950-51, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a prelevare l'ulteriore somma di lire 10 miliardi e a destinarla alla concessione di nuovi prestiti alle Sezioni di credito industriale di cui al precedente art. 1, nelle stesse proporzioni e alle stesse condizioni e modalita' stabilite dalla presente legge. Qualora le effettive disponibilita' in conto Fondo-lire 1950-51 non siano sufficienti, la spesa di cui al precedente comma sara' finanziata con le somme che si renderanno disponibili sul Fondo-lire 1951-52.
Testo in vigore dal 29 maggio 1950 al 22 dicembre 2008
