Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 1950 al 22 dicembre 2008. 89 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per i prestiti di cui al primo comma dell'articolo precedente sara' dovuto allo Stato un interesse dell'uno e mezzo per cento. Le modalita' relative alla restituzione di prestiti, da iniziarsi trascorso un decennio dalla effettiva somministrazione di essi, verranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, fermo restando che i mutui concessi dalle Sezioni di credito indicate all'art. 1 non dovranno gravare sui mutuatari, per interessi, diritti di commissione e spese accessorie, in misura superiore al cinque per cento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-05-09;261~art3 · fonte del testo