Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1955 al 22 dicembre 2008. 80 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I mutui concessi ai sensi della presente legge sono gravati dal saggio di interesse del 5,50 per cento in ragione di anno. Una quota di tale saggio nella misura del 3,50 per cento in ragione d'anno e' trattenuta dagli Istituti di credito come corrispettivo delle spese di amministrazione e del rischio. Le eventuali perdite accertate su ciascuna operazione saranno per il 30 per cento a carico degli Istituti e per il 70 per cento a carico del Fondo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-02-12;38~art3 · fonte del testo