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Per i prestiti di cui al primo comma dell'articolo precedente sara' dovuto allo Stato un interesse dell'uno e mezzo per cento. Le modalita' relative alla restituzione di prestiti, da iniziarsi trascorso un decennio dalla effettiva somministrazione di essi, verranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, fermo restando che i mutui concessi dalle Sezioni di credito indicate all'art. 1 non dovranno gravare sui mutuatari, per interessi, diritti di commissione e spese accessorie, in misura superiore al cinque per cento.

Testo in vigore dal 29 maggio 1950 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-05-09;261~art3 · fonte del testo