Art. 7
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 1950 al 22 dicembre 2008. 50 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: In corrispondenza alla effettiva disponibilita' sul conto speciale (Fondo-lire) degli ulteriori 10 miliardi di cui all'art. 2, le Sezioni di credito industriale indicate all'art. 1 sono autorizzate ad emettere obbligazioni fino all'ammontare complessivo di ulteriori 10 miliardi, nelle stesse proporzioni e alle stesse condizioni previste dal precedente art. 6.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-05-09;261~art7 · fonte del testo