Art. 7
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In corrispondenza alla effettiva disponibilita' sul conto speciale (Fondo-lire) degli ulteriori 10 miliardi di cui all'art. 2, le Sezioni di credito industriale indicate all'art. 1 sono autorizzate ad emettere obbligazioni fino all'ammontare complessivo di ulteriori 10 miliardi, nelle stesse proporzioni e alle stesse condizioni previste dal precedente art. 6.
Testo in vigore dal 29 maggio 1950 al 22 dicembre 2008
