Il contributo di cui all'articolo 2, n. 5, della legge 26 febbraio 1952, n. 136, sara' determinato annualmente con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste entro il limite massimo di 45 milioni di lire per il secondo semestre dell'anno finanziario 1967 e di 90 milioni di lire per ciascuno degli anni dal 1968 al 1971 e gravera' sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 1.

Testo vigente dal 28 dicembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-12-15;1227~art2 · fonte del testo