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Per la prosecuzione delle opere previste dagli articoli 1 e 5 della legge 31 gennaio 1953, n. 68, con riferimento anche al piano orientativo di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184, e' autorizzata la ulteriore spesa di lire 120 miliardi da inserirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1954-55 al 1965-66 compresi. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni sino alla concorrenza di lire 120 miliardi. Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi.

Testo in vigore dal 16 agosto 1954 al 3 settembre 1959

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