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Per la prosecuzione delle opere previste dagli articoli 1 e 5 della legge 31 gennaio 1953, n. 68, con riferimento anche al piano orientativo di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184, e' autorizzata la ulteriore spesa di lire 120 miliardi da inserirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1954-55 al 1965-66 compresi. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni sino alla concorrenza di lire 120 miliardi. Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi. 12

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 luglio 1959, n. 622

1

La L. 24 luglio 1959, n. 622 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che " Per la prosecuzione delle opere previste dagli articoli 1 e 5 della legge 31 gennaio 1953, n. 68, con riferimento anche al piano orientativo di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184, l'autorizzazione di spesa di lire 120 miliardi recata dalla legge 9 agosto 1954, n. 638, e' elevata a lire 140 miliardi." Ha altresi' disposto (con l'art. 1, comma 2) che " La maggiore somma di lire 20 miliardi e' portata in aumento dello stanziamento previsto dalla cennata legge 9 agosto 1954, n. 638, per l'esercizio finanziario 1959-60."

L. 25 gennaio 1962, n. 11

2

La L. 25 gennaio 1962, n. 11 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " Per la prosecuzione delle opere prevedute dalle leggi 31 gennaio 1953, n. 68, e 9 agosto 1954, n. 638, nonche' per l'esecuzione delle relative opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale ed idraulico-agraria, in attuazione del piano orientativo preveduto dalla legge 19 marzo 1952, n. 184, e' autorizzata, in aggiunta a quella prevista fino all'esercizio 1965-66, la spesa di lire 127,5 miliardi, cosi' ripartiti: esercizio 1961-62 L. 22,5 miliardi esercizio 1962-63 L. 22,5 miliardi esercizio 1963-64 L. 22,5 miliardi esercizio 1964-65 L. 30 miliardi esercizio 1965-66 L. 30 miliardi"

Testo in vigore dal 24 febbraio 1962 al 22 dicembre 2008

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Che cosa è cambiato dal 24 febbraio 1962

Confronto con la versione in vigore dal 3 settembre 1959 al 24 febbraio 1962.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 gennaio 1962, n. 11

    La L. 25 gennaio 1962, n. 11 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " Per la prosecuzione delle opere prevedute dalle leggi 31 gennaio 1953, n. 68, e 9 agosto 1954, n. 638, nonche' per l'esecuzione delle relative opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale ed idraulico-agraria, in attuazione del piano orientativo preveduto dalla legge 19 marzo 1952, n. 184, e' autorizzata, in aggiunta a quella prevista fino all'esercizio 1965-66, la spesa di lire 127,5 miliardi, cosi' ripartiti: esercizio 1961-62 L. 22,5 miliardi esercizio 1962-63 L. 22,5 miliardi esercizio 1963-64 L. 22,5 miliardi esercizio 1964-65 L. 30 miliardi esercizio 1965-66 L. 30 miliardi"

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-08-09;638~art1 · fonte del testo