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Per la prosecuzione delle opere previste dagli articoli 1 e 5 della legge 31 gennaio 1953, n. 68, con riferimento anche al piano orientativo di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184, e' autorizzata la ulteriore spesa di lire 120 miliardi da inserirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1954-55 al 1965-66 compresi. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni sino alla concorrenza di lire 120 miliardi. Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 luglio 1959, n. 622
1La L. 24 luglio 1959, n. 622 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che " Per la prosecuzione delle opere previste dagli articoli 1 e 5 della legge 31 gennaio 1953, n. 68, con riferimento anche al piano orientativo di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184, l'autorizzazione di spesa di lire 120 miliardi recata dalla legge 9 agosto 1954, n. 638, e' elevata a lire 140 miliardi." Ha altresi' disposto (con l'art. 1, comma 2) che " La maggiore somma di lire 20 miliardi e' portata in aumento dello stanziamento previsto dalla cennata legge 9 agosto 1954, n. 638, per l'esercizio finanziario 1959-60."
Testo in vigore dal 3 settembre 1959 al 24 febbraio 1962
