La somma di lire 200 milioni, di cui al precedente articolo, sara' stanziata sul capitolo 53 dello stato di previsione della spesa del Ministro dei trasporti per l'esercizio finanziario 1951-52. Alla copertura della suddetta spesa sara' provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 51 del sopraindicato stato di previsione. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 4 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-02-02;76~art2 · fonte del testo