Le somme di cui al precedente articolo saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1951-52 sul capitolo 53. Alla copertura della spesa sara' provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento sul capitolo 51 del predetto stato di previsione. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 7 novembre 1952
