Le somme di cui al precedente articolo saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1951-52 sul capitolo 53. Alla copertura della spesa sara' provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento sul capitolo 51 del predetto stato di previsione. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 7 novembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-10-20;1347~art2 · fonte del testo