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Nel caso che il Commissariato generale anticoccidico provveda nell'interesse dei Consorzi anticoccidici, al finanziamento e all'approvvigionamento delle attrezzature e dei materiali occorrenti per la esecuzione della lotta, i Consorzi debitori sono tenuti a garantire il credito del Commissariato mediante apposita delega a provvedere direttamente al recupero delle spese di fumigazione, poste a carico degli agrumicoltori.
Testo in vigore dal 24 marzo 1952 al 16 marzo 1963
