Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 marzo 1963 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Nel caso che il Commissariato generale anticoccidico provveda nell'interesse dei Consorzi anticoccidici, al finanziamento e all'approvvigionamento delle attrezzature e dei materiali occorrenti per la esecuzione della lotta, i Consorzi debitori sono tenuti a garantire il credito del Commissariato mediante apposita delega a provvedere direttamente al recupero delle spese di fumigazione, poste a carico degli agrumicoltori. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 febbraio 1963, n. 117

2

La L. 3 febbraio 1963, n. 117 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "E' prorogato, senza limite di tempo, l'articolo 3 della legge, 26 febbraio 1952, n. 136."

Testo in vigore dal 16 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 16 marzo 1963

Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 1952 al 16 marzo 1963.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 febbraio 1963, n. 117

    La L. 3 febbraio 1963, n. 117 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "E' prorogato, senza limite di tempo, l'articolo 3 della legge, 26 febbraio 1952, n. 136."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-02-26;136~art3 · fonte del testo