Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 marzo 1963 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Nel caso che il Commissariato generale anticoccidico provveda nell'interesse dei Consorzi anticoccidici, al finanziamento e all'approvvigionamento delle attrezzature e dei materiali occorrenti per la esecuzione della lotta, i Consorzi debitori sono tenuti a garantire il credito del Commissariato mediante apposita delega a provvedere direttamente al recupero delle spese di fumigazione, poste a carico degli agrumicoltori. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 febbraio 1963, n. 117
2La L. 3 febbraio 1963, n. 117 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "E' prorogato, senza limite di tempo, l'articolo 3 della legge, 26 febbraio 1952, n. 136."
Testo in vigore dal 16 marzo 1963 al 22 dicembre 2008
