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[1]Nessuno puo' conseguire l'avanzamento al grado superiore se non e' riconosciuto pienamente idoneo ad adempierne le funzioni e se non possiede in modo spiccato i necessari requisiti morali, intellettuali, fisici e di cultura.
[2]Il disimpegnare bene le funzioni del proprio grado e' condizione indispensabile, ma non sufficiente, per ottenere l'avanzamento al grado superiore. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 31 marzo 1926, n. 537, convertito senza modificazioni dalla L. 25 giugno 1926, n. 1262 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Alla indicazione «Art. 1» premettere il titolo «PARTE I»".
Testo in vigore dal 30 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
