Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009. 148 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: L'avanzamento ha luogo per arma e per corpo:
tolto: fino al grado di generale di divisione per l'arma dei Reali carabinieri;
tolto: fino al grado di generale di brigata per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio;
tolto: fino al grado di tenente generale per il ruolo tecnico di artiglieria;
tolto: fino al grado di tenente generale medico, e commissario, per i corpi sanitario (esclusi i farmacisti) e di commissariato;
tolto: fino al grado di colonnello per gli ufficiali di amministrazione, per il corpo veterinario e per il ruolo dei farmacisti militari;
tolto: fino al grado di tenente colonnello per gli ufficiali di sussistenza.
tolto: All'avanzamento al grado di generale di divisione concorrono solamente i generali di brigata delle armi di fanteria, artiglieria (ruolo combattente), cavalleria e genio, ed a quello di generale di corpo di armata, concorrono soltanto i generali di divisione.
tolto: Per la designazione dei generali d'armata dispone l'articolo 78.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art2 · fonte del testo