Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009. 105 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Non puo' essere promosso al grado superiore l'ufficiale a carico del quale sia stato iniziato procedimento penale, o sia stata ordinata la convocazione di un Consiglio di disciplina.
tolto: In caso di esito favorevole, l'ufficiale, previo un nuovo giudizio delle competenti autorita', deve essere promosso anche se non esistono vacanze nell'organico del grado superiore e deve essergli assegnata la data e la sede di anzianita' che avrebbe conseguita qualora la sua promozione non fosse stata sospesa.
tolto: La promozione di cui al comma precedente deve avvenire entro un termine non superiore ai quattro mesi dalla data del proscioglimento o da quella del verdetto del Consiglio di disciplina.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art10 · fonte del testo