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[1]Non puo' essere promosso al grado superiore l'ufficiale a carico del quale sia stato iniziato procedimento penale, o sia stata ordinata la convocazione di un Consiglio di disciplina.

[2]In caso di esito favorevole, l'ufficiale, previo un nuovo giudizio delle competenti autorita', deve essere promosso anche se non esistono vacanze nell'organico del grado superiore e deve essergli assegnata la data e la sede di anzianita' che avrebbe conseguita qualora la sua promozione non fosse stata sospesa.

[3]La promozione di cui al comma precedente deve avvenire entro un termine non superiore ai quattro mesi dalla data del proscioglimento o da quella del verdetto del Consiglio di disciplina.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art10 · fonte del testo